Art. 8.
(Modifica dell'articolo 69 delle norme di attuazione del codice di procedura penale).

      1. L'articolo 69 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 69. - (Requisiti per l'iscrizione all'albo dei periti). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l'iscrizione all'albo dei periti le persone fornite di esperienza almeno quinquennale nel proprio settore e della conoscenza delle regole che disciplinano l'attività del perito nell'ambito della procedura giudiziaria e che hanno partecipato a idoneo tirocinio.
      2. La richiesta di iscrizione, diretta al presidente del tribunale, deve essere accompagnata dall'estratto dell'atto di nascita, dal certificato generale del casellario giudiziale, dal certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale e dai titoli e documenti attestanti la conoscenza ed esperienza del richiedente.
      3. Non possono ottenere l'iscrizione all'albo le persone:

          a) condannate con sentenza irrevocabile alla pena di reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

          b) che si trovano in una delle situazioni d'incapacità previste dall'articolo 222, comma 1, lettere a), b) e c), del codice;

          c) che, già iscritte a un albo professionale, ne sono state cancellate o radiate a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.

      4. La richiesta di iscrizione all'albo resta sospesa per il tempo in cui la persona è imputata di delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in flagranza ovvero, se iscritta a un albo professionale, ne è sospesa».

 

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